L’insegnante di sostegno
Ci occupiamo in questo articolo di una delle figure professionali del mondo dell’educazione tra le più delicate ed importanti. Parliamo cioè dell’insegnante di sostegno. Ma chi è veramente e di cosa si occupa l’insegnante di sostegno? Quali sono i requisiti per poter esercitare tale professione?
Chi è l’insegnante di sostegno
In alcuni articoli precedenti abbiamo affrontato, piuttosto diffusamente, alcune serie problematiche che affliggono una parte importante degli studenti: dai disturbi specifici dell’apprendimento all’ADHD, alla fobia scolare. I ragazzi e le ragazze colpiti da queste ed altre difficoltà di apprendimento rientrano tra coloro per i quali sono stati istituiti i cosiddetti BES (bisogni educativi speciali).
Tra gli studenti BES vi sono, com’è immaginabile, anche casi piuttosto gravi. Per costoro la semplice strutturazione di un piano didattico personalizzato non è sufficiente a garantire il completamento soddisfacente del ciclo scolastico. Ed è qui che entra in gioco l’insegnante di sostegno, la cui funzione – in estrema sintesi – è quella di aiutare gli studenti con gravi difficoltà a superare i propri limiti di apprendimento e ad integrarsi in classe.
Cosa deve fare un insegnante di sostegno
Sarebbe sbagliato pensare all’insegnante di sostegno come a una risorsa professionale che l’istituzione scolastica mette a disposizione solo ad uno o più alunni disabili. L’insegnante di sostegno è un insegnante affidato alla classe nella sua totalità. Il suo compito è quello di facilitare l’apprendimento di e l’integrazione tra tutti gli studenti. La presenza di uno o più ragazzi disabili comporta infatti delle dinamiche di gruppo che debbono essere gestite con professionalità ed empatia. Ecco perché questa figura di supporto è contitolare delle classi in cui opera.
Da quanto è appena stato esposto risulta piuttosto evidente che un buon insegnante di sostegno necessita di specifiche competenze personali e professionali. Egli deve essere dotato – in primo luogo – di quelle “soft skills” tipiche di chi lavora su dinamiche relazionali: capacità empatiche, comunicative e di rapporto. Se è pur vero che esistono percorsi professionalizzanti in questo campo, va però detto che trattasi prevalentemente di capacità fortemente legate alla propria personalità, al proprio carattere. Il docente di supporto deve inoltre possedere competenze più hard, di tipo didattico-pedagogico ed organizzativo.
Tra i requisiti per diventare insegnante di sostegno non ci sono, quindi, solamente le classiche competenze educative tipiche di un docente. Da figure come queste si chiede qualcosa di più. O almeno si dovrebbe.
Come diventare insegnante di sostegno
La legge 104/1992 introduce nella normativa l’insegnante di sostegno. Nel corso degli anni il percorso per poter esercitare questa professione è cambiato varie volte. Oggi, per chi volesse intraprendere la carriera di docente di supporto e non ha ancora titoli per farlo (abilitazione e specializzazione), esistono tre vie.
La prima opzione è la più precaria, e consiste nell’inviare alle varie scuole la propria “messa a disposizione” (MAD). Si tratta in sostanza di una autocandidatura spontanea per supplenze, direttamente inviata ai singoli istituti.
La seconda opzione è quella di inserirsi nelle “graduatorie provinciali di supplenza” (GPS) e nelle “graduatorie d’istituto“, a partire però dal biennio 2024-2025. Le GPS e le graduatorie d’istituto infatti hanno validità biennale e si rinnoveranno a partire – presumibilmente – dall’estate 2024. Se non si è abilitati né specializzati al sostegno, si può proporsi come candidati “di II fascia“, a patto di aver maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel grado per il quale si vuol candidarsi (infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado). Tutto ciò se si posseggono i titoli per accedere alle GPS di II fascia tout court. I dettagli possono essere ricavati dalla lettura dell’Art.3 dell’Ordinanza MIUR “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo“.
La terza ed ultima opzione è quella di attendere il prossimo concorso per titoli ed esami che però, al momento, non sappiamo quando verrà indetto.