Bullismo a scuola: a chi rivolgersi?

I fenomeni di bullismo e cyberbullismo sono sempre più frequenti, negli ultimi anni, tra i giovani adolescenti. E molto spesso questi si generano e si rafforzano tra le mura scolastiche. Ma in caso di bullismo a scuola, a chi rivolgersi? Iniziamo ad affrontare questo tema delicato cercando di capire cosa siano veramente questi fenomeni, come affrontarli e quali azioni intraprendere per difendersi.

Differenza tra bullismo e cyberbullismo

Il bullismo è una realtà diffusa da tempo. In ambienti giovanili – quali scuole, palestre o gruppi informali di gioco – c’è sempre stato quel bambino o compagno più prevaricatore degli altri, tendente alla sopraffazione del più fragile. L’attività di bullying necessita di una platea compiacente: quei bambini o compagni che non agiscono da bulli ma che assistono, indifferenti o plaudenti, allo “spettacolo” messo in scena dal bullo di turno.

Questo per dire che – al di là di eventuali responsabilità personali – il bullismo è essenzialmente un fenomeno di gruppo. Esso prevede un carnefice, una vittima e un pubblico.

Quando parliamo di “cyberbullismo” sostanzialmente ci riferiamo a una forma di bullismo on line. Alcuni tratti caratteristici del cyberbullismo lo rendono però decisamente diverso dal bullismo tradizionale.

Il primo elemento divergente tra bullismo e cyberbullismo è quello relativo all’identità. Il cyberbullo è anonimo. La vittima può quindi solo sospettare chi sia il suo carnefice, il quale potrebbe anche non essere mai stato in contatto fisico con lei.

Altro fattore distintivo del cyberbullismo è quello dello spazio e del tempo. Se il teatro del bullying tradizionale è in genere circoscritto – la scuola, la palestra, il gruppo di amici – la scena nella quale opera il cyberbullo può non avere limiti spaziali né temporali: la persecuzione e la sopraffazione – essendo on line – possono accompagnarti ovunque e sempre, sino ad ingenerare tragiche conseguenze.

Ulteriore differenza facilmente riscontrabile fra bullismo e cyberbullismo è quella relativa al livello di disinibizione. L’anonimato tipico della dimensione digitale contribuisce decisamente ad inibire tutte le remore – morali, affettive e di costume – che impediscono ad un giovane facilmente identificabile di compiere atti violenti o provocare/sottomettere verbalmente qualcuno in presenza.

Infine, nel cyberbullismo non è affatto necessario che sia presente sempre un pubblico ad assistere alle “gesta” del bullo. Quest’ultimo può benissimo anche agire in completa solitudine e addirittura essere esso stesso – nella vita reale – un bullizzato. La componente narcisistica del profilo del carnefice è in questo caso decisamente ridimensionata, mentre a prevalere nello scatenare il bullying è la frustrazione.

Come denunciare bullismo e cyberbullismo

Al di là delle leggi sul bullismo e cyberbullismo, è importante sapere che il fenomeno è denunciabile e prevede sanzioni per chi lo pratica. Innanzitutto è bene inquadrare due fattori che rendono l’atto del bullying oggetto di condanna: l’intenzionalità e la ripetitività.
Un singolo episodio di prevaricazione o sopruso è certamente esecrabile ma potrebbe non configurarsi come sanzionabile dalla giustizia.

Polizia e Carabinieri sono in ultima istanza le forze dello Stato a cui rivolgersi in caso di bullismo e cyberbullismo. La denuncia conduce – se ve ne sono gli estremi – ad una indagine penale nei confronti del bullo eventualmente estesa – se quest’ultimo è minorenne – anche ai suoi familiari.

Il procedimento penale si accompagna in genere anche ad una richiesta di risarcimento per danno morale, biologico o esistenziale. Non è raro infatti che la vittima sia costretta a pesanti cambiamenti di stile di vita, o subisca profondi turbamenti psichici e fisici.

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